La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo per equivalente sui beni di una società agricola, ritenuta un mero schermo fittizio creato dall'indagato per nascondere il proprio patrimonio. L'indagato era accusato di truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea. Il legale rappresentante della società ha impugnato il provvedimento, contestando la sussistenza del reato e l'utilizzo delle intercettazioni. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il terzo proprietario dei beni sequestrati non può contestare gli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, ma può solo dimostrare la propria reale titolarità del bene e la propria totale estraneità al reato. Di conseguenza, il sequestro sui beni fittiziamente intestati alla società è stato pienamente confermato.
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