L'Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento a una persona fisica, legale rappresentante di una S.r.l., ritenendola l'effettiva percettrice dei redditi della società. I giudici tributari annullano l'atto, affermando che solo la società, in quanto soggetto giuridico distinto, può essere destinataria della pretesa fiscale. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo che il principio di 'imputazione redditi per interposizione' consente al Fisco di superare lo schermo societario. Se l'Amministrazione prova, anche con presunzioni, che la persona fisica è il reale possessore del reddito, l'accertamento è legittimo. La causa torna al giudice di merito per una nuova valutazione.
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