L'Ufficio Finanziario ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un Professionista, contestando un prestito personale e un prelievo non giustificati emersi da verifiche sui conti correnti. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l'atto, ritenendo provata l'estraneità delle somme grazie a una dichiarazione del beneficiario del prestito e alla mancata contestazione dell'Ufficio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ufficio Finanziario. I giudici hanno chiarito che, in tema di accertamenti bancari, la presunzione legale sui prelievi non si applica ai lavoratori autonomi. Inoltre, per i versamenti, la dichiarazione scritta di un terzo, unita alla mancata contestazione dell'amministrazione finanziaria, costituisce una prova sufficiente a superare la presunzione di maggior reddito. Il Professionista vince definitivamente la causa e l'Ufficio Finanziario viene condannato a pagare le spese processuali.
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