L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società, contestando l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un fornitore terzo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando la decisione del giudice d'appello. I giudici hanno stabilito che le irregolarità formali del fornitore non provano automaticamente l'inesistenza delle prestazioni. Al contrario, la società ha dimostrato l'effettiva esecuzione dei lavori attraverso prove concrete, come schede di cantiere dettagliate, fogli di presenza dei lavoratori e contratti d'appalto. Inoltre, la Corte ha confermato la piena utilizzabilità delle dichiarazioni scritte di terzi come indizi validi nel processo tributario, garantendo la parità delle armi tra contribuente e amministrazione finanziaria. Di conseguenza, la società ha vinto definitivamente la causa.
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