L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società che gestisce un bar, contestando maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva. L'ufficio ha rilevato un'incongruenza tra la percentuale di ricarico applicata (46,71%) e quella prevista dagli studi di settore (dal 98% al 232%). La società ha contestato l'atto, lamentando la mancata verifica in loco e la mancata considerazione dell'attività di gestione di apparecchi da gioco. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la legittimità dell'accertamento da studi di settore. I giudici hanno chiarito che la ricostruzione dei ricavi basata sui consumi delle materie prime, forniti dalla stessa contribuente in sede di confronto, rende superfluo il sopralluogo fisico. La società perde definitivamente la causa e deve pagare le spese processuali.
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