Un'azienda riceve un accertamento fiscale per ricavi non dichiarati, basato su bollette doganali svizzere che la indicavano come destinataria di merce, ma senza fatture corrispondenti. L'azienda si difende sostenendo la violazione del cosiddetto 'divieto di doppia presunzione', ritenendo illegittimo l'accertamento basato su una catena di supposizioni. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: il divieto di doppia presunzione non esiste nell'ordinamento italiano. Una catena di inferenze logiche, basata su indizi 'gravi, precisi e concordanti', costituisce una prova valida. Di conseguenza, l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate è stato confermato.
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