La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4029/2024, ha affrontato il caso di un investitore che aveva consegnato al proprio promotore finanziario assegni privi dell'indicazione del beneficiario, subendo la sottrazione delle somme. La Corte ha confermato la riduzione del risarcimento per concorso di colpa investitore, data la grave imprudenza della sua condotta. Tuttavia, ha cassato la sentenza d'appello per un errore nella regolamentazione delle spese legali, stabilendo che in caso di riforma della decisione di primo grado, il giudice deve ricalcolare le spese per tutti i gradi di giudizio.
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