Un'azienda ha contestato la validità di una notifica PEC ricevuta da un indirizzo non presente nei registri pubblici. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la notifica è valida se il mittente è identificabile e il destinatario ha potuto esercitare il suo diritto di difesa. L'ordinanza chiarisce anche i requisiti per il disconoscimento di documenti e i termini per l'opposizione a ruolo.
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