Un uomo ha citato in giudizio la sua ex convivente per ottenere la restituzione di un immobile o, in subordine, un indennizzo per arricchimento senza causa per le spese sostenute. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la valutazione delle prove, come i messaggi WhatsApp, spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Inoltre, ha confermato che non è possibile modificare la qualificazione giuridica della domanda in corso di causa.
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