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Art. 2704 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Penale

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Credito da fatto illecito: ammissione al passivo
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiariscono un importante contrasto giurisprudenziale sul 'credito da fatto illecito' nelle procedure di prevenzione. Una vittima di furto si era vista negare l'ammissione del proprio credito al risarcimento del danno al passivo dei beni sequestrati al reo, poiché la sentenza di condanna era successiva al sequestro. La Corte ha stabilito che, per l'ammissione, rileva l'anteriorità del fatto illecito generatore del diritto, non l'anteriorità della sentenza che lo accerta. L'accertamento giudiziale può quindi avvenire dopo il sequestro, purché entro i termini per la presentazione della domanda. Diversamente, il credito per le spese legali, sorgendo solo con la sentenza, deve essere liquidato in una decisione anteriore al sequestro per poter essere ammesso.
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