Un'agenzia pubblica ha chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per un credito di oltre 960.000 euro derivante da finanziamenti. Il Tribunale ha respinto la richiesta a causa della mancanza di data certa sui documenti presentati, ritenendoli inopponibili al curatore fallimentare. L'agenzia ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice non potesse sollevare d'ufficio tale questione e che il curatore avesse implicitamente riconosciuto il debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la mancanza di data certa è un fatto impeditivo rilevabile d'ufficio dal giudice, poiché il curatore fallimentare agisce come terzo estraneo rispetto ai rapporti originari tra le parti. Di conseguenza, l'agenzia perde la causa e non ottiene l'ammissione del proprio credito al passivo fallimentare.
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