L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società la deducibilità di alcuni costi di sponsorizzazione versati a un'associazione sportiva dilettantistica, poiché il contratto era privo di data certa e i pagamenti non erano sufficientemente provati. Dopo vari gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che, per beneficiare delle agevolazioni fiscali, non basta invocare la presunzione di legge, ma occorre dimostrare l'effettiva esistenza del contratto e la certezza della sua datazione attraverso elementi concreti e non equivoci. La società, avendo insistito nel ricorso nonostante una proposta di definizione sfavorevole, è stata condannata anche per abuso del processo al pagamento di sanzioni pecuniarie.
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