La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società creditrice che chiedeva l'inefficacia di un trasferimento immobiliare. Un uomo, debitore della società, aveva ceduto tutti i suoi immobili all'ex moglie in adempimento di un precedente accordo di separazione. I giudici hanno confermato che tale trasferimento, avvenuto per onorare un obbligo preesistente, non può essere facilmente revocato. La Corte ha stabilito che l'azione revocatoria sugli accordi di separazione non può trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame dei fatti. La decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto l'atto non fraudolento, è stata quindi confermata, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese legali.
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