La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'impresa subappaltatrice che chiedeva l'ammissione del proprio credito al passivo del fallimento dell'appaltatore principale. La decisione si fonda sulla natura privatistica del contratto di subappalto, anche se relativo a opere pubbliche. Di conseguenza, i documenti a sostegno del credito, come fatture e stati di avanzamento lavori (SAL), sono considerati scritture private e, in assenza di data certa anteriore al fallimento, non godono di opponibilità verso la massa dei creditori. L'opponibilità del subappalto al fallimento richiede prove rigorose.
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