Un'azienda ha intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto a una dipendente. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo il recesso, accertando che i giorni di effettiva malattia erano solo 169, inferiori al limite di 180 giorni previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), escludendo dal calcolo un periodo di aspettativa non retribuita. L'azienda ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che una seconda lettera di licenziamento avesse sanato i vizi della prima e contestando il calcolo dei giorni di assenza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l'illegittimità del licenziamento. Di conseguenza, la lavoratrice ha ottenuto definitivamente la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno pari a dodici mensilità, oltre al pagamento delle spese legali da parte del datore di lavoro.
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