L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a una società a responsabilità limitata per imposte non versate (IRES, IVA e IRAP), contestando l'inesistenza di alcune transazioni commerciali. I giudici di merito hanno annullato l'atto impositivo, ritenendo provata la regolarità delle forniture tramite fatture e bonifici bancari. Il Fisco ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che un verbale di constatazione a carico del fornitore dimostrasse la natura fittizia delle operazioni e contestando la ripartizione probatoria. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha rilevato la complessità della questione sul tema di operazioni fittizie e onere della prova, disponendo il rinvio della causa alla sezione tributaria ordinaria per un esame approfondito.
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