Un'agenzia per il lavoro, pur essendo un grande operatore del settore, ha impugnato un bando di gara per la fornitura di personale sanitario, sostenendo che l'eccessiva dimensione dei lotti violasse la concorrenza. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, negando la sua legittimazione ad agire perché non aveva dimostrato un danno concreto e specifico. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, non entrando nel merito della gara, ma stabilendo un principio fondamentale: la valutazione sulla legittimazione a ricorrere appalti pubblici da parte del giudice amministrativo è un esercizio della sua giurisdizione, non un rifiuto di essa. Pertanto, tale valutazione, anche se errata, non può essere contestata davanti alla Cassazione per motivi di giurisdizione. L'agenzia ha perso la causa.
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