Un Consorzio ha citato in giudizio un Comune per ottenere un indennizzo a seguito del recesso da un contratto di appalto per la gestione dei rifiuti. La controversia nasce dal fatto che, sebbene un giudicato civile avesse qualificato il rapporto come appalto di servizi, un precedente giudicato amministrativo aveva annullato gli atti di affidamento, determinando l'inefficacia del contratto sin dall'origine (ex tunc). La Corte di Cassazione, risolvendo il conflitto, ha stabilito che il giudicato amministrativo che dichiara l'inefficacia retroattiva del contratto prevale. Di conseguenza, ha escluso il diritto del Consorzio all'indennizzo per recesso (art. 1671 c.c.), poiché tale diritto presuppone l'esistenza di un contratto valido ed efficace, condizione venuta meno a causa dell'annullamento.
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