Una società, agendo come terzo assuntore in un concordato fallimentare, ha contestato un avviso di liquidazione che applicava l'imposta di registro proporzionale sull'ammontare dei debiti assunti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33442/2023, ha stabilito un principio fondamentale per l'accollo debiti concordato fallimentare: la tassazione proporzionale si applica solo sul valore dei beni trasferiti, mentre l'assunzione del debito, essendo una disposizione collegata, è esclusa dalla base imponibile ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Testo Unico sull'Imposta di Registro. Di conseguenza, la Corte ha cassato parzialmente la sentenza impugnata, rinviando il caso per un nuovo calcolo dell'imposta.
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