Un uomo, accusato in un complesso giro di distrazione di fondi societari all'estero, ha chiesto la restituzione dei beni sequestrati (ingenti somme di denaro depositate su conti correnti di società terze). Nonostante l'archiviazione del procedimento penale a suo carico per riciclaggio, dovuta a difficoltà probatorie, il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che, per ottenere la restituzione dei beni sequestrati, non basta invocare il semplice possesso di fatto, ma occorre fornire una prova rigorosa del legittimo diritto di proprietà o di possesso (il cosiddetto "ius possidendi"). Poiché i fondi derivavano da una bancarotta fraudolenta accertata e appartenevano formalmente a società terze, il richiedente non aveva alcun titolo legittimo per pretenderne la restituzione.
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