Il Detentore è stato condannato per il reato di possesso di segni distintivi in uso alla Polizia di Stato, rinvenuti nella sua abitazione. Nel ricorso, l'imputato sosteneva che la detenzione di oggetti originali non integrasse il reato e che la perquisizione fosse nulla. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che il possesso di segni distintivi, anche se originali, configura reato se privo di autorizzazione, poiché idoneo a ingannare i cittadini e a ledere la fede pubblica. Inoltre, l'eventuale irregolarità della perquisizione non rende inutilizzabile il sequestro delle cose che costituiscono corpo di reato. Infine, è stata esclusa la particolare tenuità del fatto a causa della condotta abituale del soggetto, già condannato in precedenza per reati della stessa indole.
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