Due ex soci di una società a responsabilità limitata, già cancellata dal Registro delle Imprese, hanno impugnato la sentenza di fallimento pronunciata entro l'anno dalla cancellazione. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, stabilendo che la legittimazione al reclamo fallimentare spetta esclusivamente al liquidatore che rappresentava l'ente al momento dell'estinzione. Gli ex soci non possono agire in sostituzione della società, né hanno dimostrato un interesse personale e concreto, come un pregiudizio patrimoniale diretto, per intervenire autonomamente nel giudizio. La decisione ribadisce il principio della fictio iuris per cui la società estinta mantiene capacità processuale limitata al fallimento, ma solo tramite il suo ultimo rappresentante legale.
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