La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un professionista e della sua società di costruzioni coinvolti in un accertamento per operazioni inesistenti. La società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica degli atti, determinando l'improponibilità del ricorso per difetto di capacità processuale. Per il professionista, la Corte ha confermato l'obbligo di versare l'IVA indicata in fattura nonostante la prestazione non fosse avvenuta, applicando il principio di cartolarità. La decisione ribadisce che la valutazione degli indizi di fittizietà spetta ai giudici di merito e non è sindacabile se supportata da una motivazione logica basata su presunzioni gravi, precise e concordanti.
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