La Corte di Cassazione ha stabilito che gli ex soci di una società estinta hanno la legittimazione a proseguire un giudizio iniziato dalla società, anche se il diritto controverso (un credito) era stato ceduto a terzi prima della cancellazione della società dal registro delle imprese. La Corte ha chiarito che la posizione di 'sostituto processuale', assunta dalla società cedente ai sensi dell'art. 111 c.p.c., si trasferisce agli ex soci per successione universale (art. 110 c.p.c.), indipendentemente dalla titolarità sostanziale del credito e dall'aver ricevuto o meno beni in sede di liquidazione. Di conseguenza, la sentenza della Corte d'Appello, che aveva negato la legittimazione ex soci, è stata cassata con rinvio.
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