La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una società socia che agiva per recuperare un credito della società partecipata, ormai cancellata dal registro delle imprese. Tale credito, derivante da anatocismo bancario, non era stato inserito nel bilancio finale di liquidazione. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che la mancata inclusione di crediti incerti o illiquidi nel bilancio finale equivale a una presunzione di rinuncia. Secondo i giudici, il liquidatore, per accelerare la chiusura della società, ha implicitamente rinunciato a pretese che avrebbero richiesto ulteriori attività giudiziali, estinguendo di fatto il diritto.
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