La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21929/2024, ha stabilito che la notifica di un avviso di accertamento è nulla se indirizzata all'erede del liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese. Anche dopo la cancellazione, per i cinque anni successivi la società è considerata esistente ai fini fiscali. Pertanto, l'atto deve essere notificato alla società stessa presso l'ultimo domicilio fiscale, e non personalmente all'erede del suo ex rappresentante legale, che è un soggetto estraneo al rapporto tributario societario.
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