L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento contro una società, contestando la deducibilità canoni di leasing per l'acquisto di un terreno e le spese di manutenzione straordinaria su un immobile di terzi. Il fisco riteneva indeducibile la quota capitale del leasing relativa all'area, seppur parzialmente ceduta al Comune, e considerava non inerenti le migliorie sul capannone in affitto. La Corte di Cassazione ha stabilito che il costo del terreno non è mai ammortizzabile, accogliendo il ricorso dell'Agenzia sul primo punto. Al contrario, ha respinto la tesi fiscale sulle manutenzioni. Le spese sui beni altrui sono deducibili se strettamente inerenti all'attività d'impresa e previste contrattualmente a carico del conduttore. La pronuncia traccia un confine netto tra la natura perpetua dei suoli e la funzionalità operativa delle migliorie aziendali.
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