Una consorziata ha contestato la firma di un accordo svantaggioso con un committente estero, siglato dal presidente del consorzio senza autorizzazione. Un primo lodo arbitrale ha escluso la consorziata dissenziente dalle perdite di tale accordo. Successivamente, la consorziata ha chiesto di essere tenuta indenne dall'altra consorziata, la cui controllata esprimeva il presidente. La Cassazione ha rigettato il ricorso di quest'ultima, confermando l'obbligo di manleva. La Corte ha stabilito che l'esonero dalle perdite derivante dall'annullamento di un atto non autorizzato non viola il "Divieto di patto leonino", poiché non deriva da un accordo societario volto ad alterare la partecipazione al rischio, ma dalla gestione illecita di un organo direttivo.
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