La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un amministratore, qualificato come prestanome, condannato per bancarotta fraudolenta documentale a seguito del fallimento di una società immobiliare. L'imputato ha contestato la carenza di motivazione riguardo al dolo specifico richiesto per la sottrazione delle scritture contabili. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato, rilevando come i giudici di merito non avessero adeguatamente spiegato la consapevolezza del danno ai creditori da parte del soggetto. Di conseguenza, accertato il decorso del tempo massimo, la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, annullando la condanna senza rinvio.
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