La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'imputato contestava la sua qualifica di amministratore di fatto della società fallita, sostenendo di aver svolto solo mansioni esecutive. I giudici hanno invece confermato la sua responsabilità penale, rilevando che l'uomo gestiva concretamente l'azienda: assumeva personale, pagava gli stipendi, riscuoteva i canoni di locazione e interloquiva con banche e fornitori, mentre l'amministratore formale non esercitava alcun potere. La Suprema Corte ha ribadito che, nei reati fallimentari, la qualifica di amministratore di fatto si prova dimostrando l'esercizio sistematico e continuativo di funzioni direttive, indipendentemente dalle cariche ufficiali. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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