Un dirigente ricopriva il ruolo di presidente e, per un certo periodo, anche quello di direttore generale di un ente sanitario poi entrato in amministrazione straordinaria. A seguito del recesso anticipato dal contratto a tempo determinato, il lavoratore ha richiesto l'ammissione al passivo per diverse spettanze, compreso il compenso per mansioni aggiuntive svolte oltre il contratto originario. Il Tribunale ha respinto quest'ultima pretesa definendola generica, poiché basata sul parametro retributivo del successore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul punto: accertato l'incarico extra e l'effettivo svolgimento delle prestazioni, il giudice non può rigettare la richiesta, ma deve quantificare equitativamente il compenso dovuto a tutela della retribuzione proporzionata.
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