Un'azienda licenziava un proprio manager. Il Tribunale accertava l'illegittimità del recesso e condannava l'impresa a versare un indennizzo risarcitorio. Il dirigente proponeva appello per ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso e l'adeguamento dell'indennità supplementare. La Corte d'Appello aumentava l'indennità supplementare ma negava il preavviso, sostenendo a sorpresa la sussistenza di una giusta causa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del dipendente: una volta accertata l'illegittimità del recesso in primo grado, e non essendo stata impugnata dall'azienda, tale aspetto è definitivo. I giudici di secondo grado non potevano rivalutare la legittimità del recesso per negare l'indennità di preavviso. In caso di licenziamento del dirigente accertato come illegittimo, spettano sia il preavviso sia l'indennità supplementare.
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