Un promotore finanziario ha interrotto il proprio rapporto di agenzia con una banca a causa dei gravi disservizi di quest'ultima. La banca, infatti, non aveva risolto i problemi nella rendicontazione degli investimenti e aveva imposto costi non concordati ai clienti, causando una forte perdita di portafoglio all'agente. La Corte di Cassazione ha confermato che tali gravi inadempienze integrano una piena giusta causa di recesso. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca, confermando la sua condanna a pagare al promotore l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità di fine rapporto. Vince l'agente, che ottiene il risarcimento e il pagamento delle spettanze arretrate.
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