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Art. 2119 Codice Civile — Anno 2022

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123 provvedimenti

Altri anni per Art. 2119 Codice Civile

Giusta causa di recesso: promotore vince contro la banca
Un promotore finanziario ha interrotto il proprio rapporto di agenzia con una banca a causa dei gravi disservizi di quest'ultima. La banca, infatti, non aveva risolto i problemi nella rendicontazione degli investimenti e aveva imposto costi non concordati ai clienti, causando una forte perdita di portafoglio all'agente. La Corte di Cassazione ha confermato che tali gravi inadempienze integrano una piena giusta causa di recesso. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca, confermando la sua condanna a pagare al promotore l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità di fine rapporto. Vince l'agente, che ottiene il risarcimento e il pagamento delle spettanze arretrate.
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Licenziamento per giusta causa: senza video decide il testimone
Una lavoratrice, impiegata come indossatrice, è stata licenziata per aver sottratto una giacca dall'azienda. La dipendente ha impugnato il provvedimento sostenendo che il capo fosse di sua proprietà. Sebbene le immagini della videosorveglianza fossero inutilizzabili per violazione dello Statuto dei Lavoratori, i giudici di merito hanno ritenuto provato il furto grazie alle testimonianze dei colleghi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso della lavoratrice. I giudici di legittimità hanno ribadito che la valutazione delle prove spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere ridiscussa in Cassazione. Di conseguenza, il licenziamento per giusta causa è stato ritenuto pienamente legittimo e la lavoratrice è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Ammanco in cassa: legittimo il licenziamento per giusta causa
La Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento per giusta causa di un cassiere di banca ritenuto responsabile di un ammanco di dodicimila euro. Il dipendente era l'unico ad avere le chiavi e la combinazione della cassaforte nel giorno della sparizione del denaro. Il giorno precedente, lo stesso lavoratore aveva firmato la regolarità dei conti. La difesa ha sostenuto l'assenza di prove dirette del furto e la mancanza di precedenti disciplinari. I giudici hanno stabilito che gli indizi precisi e concordanti, come l'accesso esclusivo alla cassa, bastano a dimostrare la colpa del dipendente. La gravità del fatto rompe il legame di fiducia con la banca, rendendo legittima la massima sanzione espulsiva senza preavviso.
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