Un ingegnere ha svolto per dodici anni numerose stime immobiliari per conto di una banca. A seguito dell'improvvisa interruzione degli incarichi, il professionista ha richiesto il risarcimento dei danni, sostenendo l'esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa di fatto. La banca ha invece eccepito che si trattasse solo di singoli e autonomi contratti d'opera. La Corte d'Appello ha respinto la domanda del lavoratore, escludendo la natura parasubordinata del rapporto. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha rilevato che la controversia riguarda la qualificazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del caso alla Sezione Lavoro, competente a decidere su questa materia.
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