La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2427/2024, ha stabilito che nella retribuzione ferie devono essere incluse anche le indennità variabili, come quelle per attività di condotta oraria o di riserva. La Corte ha rigettato il ricorso di una società di trasporti, confermando le decisioni dei giudici di merito. La motivazione si basa sul diritto dell'Unione Europea, che mira a garantire un riposo effettivo al lavoratore, evitando che una diminuzione sensibile dello stipendio durante le vacanze possa avere un effetto dissuasivo. Inoltre, è stato chiarito che la prescrizione dei crediti retributivi decorre solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, a seguito delle modifiche legislative che hanno ridotto la stabilità del posto di lavoro.
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