Una psicologa, trasferita da un ente locale a un'Azienda Sanitaria, si è vista negare il corretto inquadramento dirigenziale. L'Azienda l'aveva mantenuta in un ruolo non dirigenziale, e la Corte d'Appello aveva respinto la sua richiesta, considerandola a torto una questione di 'mansioni superiori' che richiedeva un posto vacante in pianta organica. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che si trattava di un erroneo inquadramento lavorativo fin dal momento del trasferimento. Il diritto della lavoratrice al corretto livello e stipendio, previsto dal contratto della Sanità per gli psicologi, non dipende dalla disponibilità di un posto, ma dalla corretta applicazione delle norme sul passaggio di personale. La lavoratrice ha quindi vinto la causa.
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