Una collaboratrice, formalmente inquadrata con contratto di agenzia, ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di quadro. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, valorizzando il suo inserimento stabile nell'organizzazione aziendale come direttrice vendite e area manager. Le Società Datrici di Lavoro hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la sussistenza del lavoro subordinato, rilevando che per le mansioni intellettuali e di alta responsabilità opera la subordinazione attenuata, caratterizzata da coordinamento e ampi margini di autonomia. Tuttavia, ha accolto il ricorso sul secondo motivo: i giudici d'appello hanno omesso di verificare i requisiti specifici previsti dal contratto collettivo per l'attribuzione della qualifica di quadro. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo esame su questo specifico punto.
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