Gli enti previdenziali e assicurativi hanno contestato a una società cooperativa il mancato versamento dei contributi per i propri soci. Gli enti hanno riqualificato le prestazioni svolte dai soci lavoratori come lavoro subordinato. La cooperativa sosteneva la presenza di contratti autonomi o atipici, privi del vincolo di subordinazione. La Corte di Cassazione ha confermato che la reale esecuzione delle prestazioni prevale sulla forma contrattuale usata dalle parti. Nel caso di specie, la presenza di orari stabiliti, l'assenza di rischio d'impresa e l'uso di direttive operative dimostrano la subordinazione del socio lavoratore di cooperativa. Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso della cooperativa, confermando l'obbligo di pagare i contributi previdenziali e le relative sanzioni.
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