Un lavoratore, licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da due società di trasporto aereo strettamente collegate, ottiene in appello la reintegra nel posto di lavoro. I giudici di merito accertano infatti l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra le due imprese. Le società propongono ricorso in Cassazione, ma successivamente vi rinunciano formalmente. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del processo per rinuncia. Tuttavia, applicando il principio della soccombenza virtuale, i giudici supremi condannano le aziende al pagamento delle spese di giudizio in favore del lavoratore. La Cassazione conferma che, in base ai precedenti, il ricorso delle società sarebbe stato comunque respinto, convalidando l'illegittimità del licenziamento e il diritto del dipendente alla reintegrazione e al risarcimento.
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