LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 2055 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

3 provvedimenti

Altri anni per Art. 2055 Codice Civile

Isolamento Acustico: Appaltatore Non Responsabile Senza Progetto Specifico
I Proprietari di un immobile ristrutturato hanno chiesto il risarcimento danni per il mancato isolamento acustico. Il Tribunale aveva dato loro ragione, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo che l'Impresa Appaltatrice non fosse responsabile per l'isolamento acustico, poiché tale compito spettava al Progettista. I Proprietari hanno presentato ricorso per cassazione, sostenendo errori di diritto e omesso esame di fatti decisivi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d'Appello e stabilendo che la responsabilità dell'appaltatore per l'isolamento acustico non sussiste se il progetto non lo prevedeva e l'impresa non aveva un obbligo specifico.
Continua »
Spese legali del condominio: il singolo paga solo la sua quota
Un creditore ottiene una sentenza favorevole contro un condominio confinante per la chiusura di uno scarico abusivo, con condanna del condominio al pagamento delle spese giudiziarie. A causa del mancato pagamento, il creditore notifica un atto di precetto a una singola condomina pretendendo l'intero importo. La condomina si oppone, sostenendo di dover rispondere del debito solo in proporzione alla propria quota millesimale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del creditore, stabilendo che le spese legali del condominio costituiscono un'obbligazione parziaria e non solidale. Di conseguenza, il creditore può agire contro il singolo condomino esclusivamente nei limiti della sua quota millesimale.
Continua »
Danni da infiltrazioni in condominio: paga il singolo custode
Un condomino subisce gravi danni causati dall'otturazione del pluviale di una terrazza a livello di proprietà esclusiva del vicino sovrastante. Il danneggiato decide di citare in giudizio soltanto il proprietario della terrazza. La Corte d'Appello dichiara nullo il giudizio per non aver coinvolto tutti gli altri condomini dello stabile. La Corte di Cassazione ribalta questa decisione. I giudici stabiliscono che per i danni da infiltrazioni in condominio derivanti da terrazze in uso esclusivo si applica la responsabilità da cose in custodia. Questa responsabilità ha natura solidale tra il custode esclusivo e il condominio. Di conseguenza, il danneggiato può agire anche contro un solo responsabile, senza l'obbligo di citare in giudizio l'intero condominio. La sentenza d'appello viene quindi cassata con rinvio.
Continua »