Un creditore ottiene una sentenza favorevole contro un condominio confinante per la chiusura di uno scarico abusivo, con condanna del condominio al pagamento delle spese giudiziarie. A causa del mancato pagamento, il creditore notifica un atto di precetto a una singola condomina pretendendo l'intero importo. La condomina si oppone, sostenendo di dover rispondere del debito solo in proporzione alla propria quota millesimale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del creditore, stabilendo che le spese legali del condominio costituiscono un'obbligazione parziaria e non solidale. Di conseguenza, il creditore può agire contro il singolo condomino esclusivamente nei limiti della sua quota millesimale.
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