Un medico universitario, sospeso dall'attività assistenziale da un'azienda sanitaria, ha ottenuto il riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30752/2024, ha confermato che la sospensione cautelare medico, anche se di natura non disciplinare, deve sempre garantire il diritto di difesa e il contraddittorio. La Corte ha rigettato sia il ricorso dell'azienda, che sosteneva la natura puramente cautelare del provvedimento, sia il ricorso incidentale del medico su questioni di giurisdizione e quantificazione del danno.
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