Un ex collaboratore subisce un processo penale per furto, appropriazione indebita e turbativa dell'attività imprenditoriale. L'accusa contesta l'accesso ai sistemi informatici dell'ex datore di lavoro e la copiatura di file aziendali, inclusi progetti tecnici e liste clienti, a favore di una società concorrente. I giudici di merito assolvono l'imputato sul piano penale perché la duplicazione dei dati senza cancellazione non toglie i beni all'azienda. Tuttavia, la Corte d'Appello riconosce comunque una responsabilità civile per infedeltà aziendale e condanna l'ex dipendente a risarcire il danno. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa e annulla la sentenza limitatamente alle statuizioni civili. I giudici di legittimità evidenziano una contraddizione insanabile tra la totale insussistenza del reato e la condanna al risarcimento, rinviando l'intera questione al giudice civile di appello per un nuovo giudizio.
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