Una lavoratrice riceveva una cospicua somma dal suo datore di lavoro in esecuzione di una sentenza, successivamente annullata. L'Azienda chiedeva la restituzione delle somme non dovute. La lavoratrice si opponeva, sostenendo di averle ricevute in buona fede e usate per le necessità della sua famiglia. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Azienda. Ha stabilito che, nei rapporti di lavoro privato, la regola generale della restituzione delle somme non dovute si applica sempre. Le eccezioni valide per il settore pubblico o previdenziale non si estendono ai contratti privati. Il pagamento, derivante da una sentenza non definitiva, era da considerarsi provvisorio e quindi soggetto a restituzione.
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