Un Ministero ha richiesto la restituzione di oltre tre milioni di euro pagati a un'azienda poi ammessa all'amministrazione straordinaria, dopo la riforma della sentenza che ne aveva disposto il pagamento. Inizialmente il Ministero ha proposto domanda tardiva in via chirografaria, precisando poi, prima dell'udienza di verifica, la natura prededucibile del credito. L'Azienda ha eccepito l'inammissibilità di tale integrazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che la precisazione costituisce una semplice precisazione della domanda e non una domanda nuova. Di conseguenza, è legittima l'ammissione al passivo in prededuzione del credito restitutorio, in quanto i fatti costitutivi erano già stati allegati sin dall'inizio.
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