Un consorzio ha impugnato il rifiuto di rimborso dell'IVA versata erroneamente per prestazioni eseguite all'estero, prive del requisito di territorialità. L'Amministrazione Finanziaria ha negato la restituzione a causa del superamento dei termini di decadenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del consorzio, confermando che la richiesta di rimborso IVA per imposte non dovute deve essere presentata entro il termine decadenziale di due anni dal versamento, come previsto dalla normativa tributaria speciale. I giudici hanno chiarito che non è possibile invocare il termine ordinario decennale previsto dal codice civile per l'indebito oggettivo, né l'azione generale di arricchimento senza causa, poiché la procedura tributaria speciale prevale sulle norme civilistiche ordinarie. Di conseguenza, il consorzio perde definitivamente il diritto al recupero delle somme.
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