Un imputato ha impugnato una sentenza di patteggiamento per furto aggravato, lamentando la mancata notifica della possibilità di convertire la pena detentiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che, a differenza del rito ordinario, nel caso di patteggiamento pene sostitutive l'avviso non è dovuto, poiché la sostituzione della pena deve essere oggetto dell'accordo preventivo tra le parti.
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