La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato in appello. La difesa contestava la valutazione delle prove, il calcolo della sanzione e l'omessa pronuncia sulla richiesta di pena sostitutiva. I giudici supremi hanno ribadito che la valutazione delle prove non è sindacabile in sede di legittimità se logicamente motivata. Riguardo alla sanzione, la recidiva dell'imputato, già beneficiario in passato di messa alla prova e sospensione condizionale, giustifica pienamente la decisione del giudice di merito. Infine, la richiesta di pena sostitutiva è stata ritenuta inammissibile in quanto presentata tardivamente, essendo stata inserita solo nelle conclusioni scritte dell'udienza di appello e non nel ricorso originario. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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