Un cittadino è stato condannato per reati tributari, ricevendo una pena detentiva sospesa e la **pena accessoria pubblicazione sentenza** su un giornale. Ha presentato ricorso, sostenendo che tale pena fosse stata soppressa da una legge successiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che la legge non ha soppresso la pena, ma ne ha modificato le modalità rendendole più gravose (includendo la pubblicazione online). Poiché i fatti erano precedenti alla modifica, e la nuova modalità era più severa, non poteva essere applicata retroattivamente. Il ricorrente, chiedendo l'applicazione di una norma per lui peggiorativa, non aveva interesse ad impugnare, ed è stato condannato alle spese.
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