La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino condannato nel 1982 per mancanza alla chiamata alle armi, il quale invocava l'abolitio criminis a seguito della sospensione della leva obbligatoria. Il ricorrente sosteneva che l'equiparazione tra servizio militare e civile, sancita dalla Corte Costituzionale, rendesse la sua condotta non più penalmente rilevante. Tuttavia, i giudici hanno chiarito che l'articolo 151 del codice penale militare di pace non è stato abrogato, ma solo reso inoperante dalla sospensione del servizio di leva. Inoltre, il condannato non aveva mai presentato domanda per il servizio civile alternativo, limitandosi a non presentarsi al distretto. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per la revoca della condanna, poiché il fatto costituisce ancora reato nell'ordinamento vigente, nonostante il mutato contesto normativo sulla leva.
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