La Corte di Cassazione si pronuncia su un caso di inadempimento contratto preliminare, stabilendo che il promissario acquirente può legittimamente rifiutarsi di stipulare il rogito in assenza del certificato di abitabilità. La Corte ha rigettato il ricorso del costruttore, che pretendeva somme aggiuntive basate su un accordo superato da una scrittura successiva, confermando la sua malafede. È stato invece accolto il ricorso incidentale degli acquirenti, riconoscendo il loro diritto a specificare la richiesta di risarcimento danni anche in una fase successiva del processo, secondo le norme procedurali applicabili all'epoca.
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